(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 41 del 20 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il visto del Commissario del Governo si intende apposto a seguito della nota 6 maggio 1997, n. 1871/21804/16 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge, dando atto che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione di urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 18. Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole "per i quali il 4,5 per cento del valore catastale complessivo non sia superiore" sono sostituite dalle parole "per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore".