(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 41
                         del 20 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
  Il visto del Commissario del Governo si intende apposto a seguito
             della nota 6 maggio 1997, n. 1871/21804/16
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge, dando atto che la stessa entrera'  in  vigore  nel
termine  previsto dall'art. 44, comma 1, dello Statuto, atteso che il
Governo della  Repubblica  non  ha  espresso  il  suo  consenso  alla
dichiarazione  di  urgenza e alla conseguente entrata in vigore della
legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art.
18.
 
                               Art. 1.
           Modifica dell'articolo 2 della legge regionale
                        2 aprile 1996, n. 10
 
  1. Alla  lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  2  della  legge
regionale  2  aprile  1996,  n. 10, le parole "per i quali il 4,5 per
cento del  valore  catastale  complessivo  non  sia  superiore"  sono
sostituite  dalle  parole  "per  i  quali il sei per cento del valore
catastale complessivo sia superiore".